CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari

Capo 2 – Previdenza Integrativa

Art. 29 – Assistenza Sanitaria Integrativa

Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda, pari a:

  • per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007;
  • per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell’azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l’azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta ad erogare:

  • un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 105.

Dichiarazione a verbale

Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

SEZIONE SERVIZI FIDUCIARI

TITOLO X – STRUMENTI DELLA BILATERALITA’

Art. 32 – Assistenza sanitaria integrativa

Per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carica dell’azienda pari a 12 Euro/mese, a partire dal 1 luglio 2013, per l’iscrizione al fondo F.A.S.I.V.

Le parti si danno atto che il contributo a carico dell’azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l’azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili., da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 23.